I servizi portuali comprendono una serie di attività professionali e mansioni. In Italia, il governo dei porti è disciplinato dalla legge 84/94 e successive modificazioni e integrazioni. L'Autorità di Sistema Portuale autorizza gli operatori portuali ai sensi degli articoli 16 (imprese portuali), 17 (fornitura di lavoro temporaneo specializzato), 18 (imprese portuali con aree e banchine), e 68 (operatori di servizi vari: riparatori, manutentori, ecc).
Le funzioni dei porti includono attività commerciali e logistiche, industriali e petrolifere, di servizio passeggeri (compresi i crocieristi), peschereccie, turistiche e da diporto.
Un operatore portuale è una società o una autorità portuale pubblica che viene autorizzata, da un ente preposto alla gestione di un porto, alla movimentazione di merci all'interno di un determinato porto ad un prefissato livello minimo di produttività.
Per svolgere le operazioni portuali e i servizi portuali nelle aree territoriali del Porto di Genova, ad esempio, è necessario essere muniti di preventiva autorizzazione rilasciata dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Le operazioni portuali includono il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Inoltre, l'organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative) addetto ad operare all'interno dell'ambito portuale di Genova e necessario all'espletamento delle attività programmate comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni con indicazione del CCNL applicato ai dipendenti.