Le attività professionali e le mansioni relative a Sale giochi e biliardi sono molto varie e coinvolgono diversi aspetti.

Gestione degli apparecchi da intrattenimento: Questa attività riguarda la gestione degli apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli apparecchi possono essere di due tipi: quelli che consentono vincite in denaro e quelli di 'puro' intrattenimento. Gli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro sono regolati dall'art. 110 comma 6 del Tulps. Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (art.110 comma 7 del Tulps) si distinguono in due diverse tipologie caratterizzate dalla possibilità di ricevere un oggetto in premio (come, ad esempio, gru e pesche di abilità) oppure dal semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper).

Ubicazione delle sale giochi: Le sale giochi possono essere situate non solo in locali appositamente destinati ad ospitare videogiochi e altre apparecchiature di intrattenimento, ma anche presso esercizi commerciali in cui l’attività prevalente è diversa rispetto a quella del puro divertimento o intrattenimento, come ad esempio bar, paninoteche, ristoranti/pizzerie/birrerie, piscine, impianti sportivi, stabilimenti balneari, circoli ricreativi, alberghi, parchi divertimento, centri commerciali e punti di accettazione scommesse.

Regolamentazione: L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, definite convenzionalmente "SALE GIOCHI", è soggetto alla speciale licenza prescritta dall'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773. La licenza è rilasciata dal Responsabile del Servizio sulla base del presente Regolamento, ai sensi dell'art.19, 1° comma , n.8) del D.P.R. 24.07.77, n.616. Le licenze all'apertura di sale giochi sono rilasciate in ragione di UNA OGNI CINQUEMILA ABITANTI, con l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Igiene, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali.

Superficie utile: Le sale gioco, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile non inferiore a mq. 250 (duecentocinquanta). La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile.

Distanze di rispetto: Al fine di tutelare l'interesse generale alla quiete pubblica e per meglio tutelare le fasce di età giovanile si stabilisce che le distanze minime tra le sale da giochi e le scuole, R.S.A., chiese, alberghi, zone sportive, sede della Croce Verde o di altri luoghi assimilabili sono fissate in ml. 500.

Altri interessi pubblici da valutare: Prima di rilasciare la licenza, il responsabile di settore, anche tramite apposita indagine da parte degli Agenti di Polizia Municipale, dovrà valutare attentamente l'impatto ambientale dell'apertura dell'attività in particolare per quanto attiene la viabilità, i parcheggi e la compatibilità ambientale più in generale.