Le mansioni, nel diritto del lavoro italiano, indicano l'insieme dei compiti e delle specifiche attività che il prestatore di lavoro deve eseguire nell'ambito del rapporto di lavoro. Esse costituiscono l'oggetto specifico dell'obbligazione lavorativa e generalmente sono individuate nel contratto di lavoro.

Le mansioni possono essere distinte in esecutive e compiti. Le prime sono correlate ad attività lavorative strettamente legate agli ordini ricevuti dal datore di lavoro. Per quanto riguarda i compiti, in questo caso c'è una prestazione lavorativa che mette in campo anche le capacità intellettive di colui che le svolge.

Le mansioni costituiscono l'oggetto dell'obbligazione dovuta dal lavoratore con la sua prestazione (il corrispettivo della prestazione di lavoro è la retribuzione). Il ruolo, invece, è lo specifico incarico o posizione del lavoratore all'interno dell'organizzazione.

Nel contratto di lavoro vengono descritte le cosiddette mansioni del lavoratore, ossia, le attività che è chiamato a svolgere a favore del datore di lavoro in esecuzione del contratto di lavoro. A volte, nel concreto svolgersi del rapporto, il dipendente viene chiamato a fare altro rispetto a ciò che, da contratto, gli spetta di fare.

In questi casi possono nascere delle controversie legali con il datore di lavoro. Infatti, se le mansioni a cui il dipendente viene adibito sono inferiori a quelle del contratto si profila un demansionamento e dunque un danno per il dipendente. Se, viceversa, le mansioni sono superiori a quelle contrattuali si profila il diritto del dipendente ad una maggiore retribuzione.

In tutti i casi, il dipendente sarà chiamato, se vuole far valere i propri diritti, a confrontarsi con un tema: come descrivere le mansioni svolte. Da questo punto di vista, al dipendente che ritiene di essere stato adibito a mansioni diverse da quelle previste nel contratto si consiglia di appuntarsi in maniera specifica ed analitica le mansioni effettivamente svolte.